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Indennità per specifiche responsabilità in area demografica, il parere dell’Aran

lentepubblica.it • 1 Marzo 2024

indennita-specifiche-responsabilita-area-demografica-aranL’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha emesso un chiarimento in merito all’attribuzione dell’indennità per specifica responsabilità al personale dell’area demografica, come normato dall’articolo 84 del contratto del 16 novembre 2022.


Il parere dell’Aran è stato emesso in risposta a un quesito specifico di un Comune che aveva sollevato un dubbio in merito.

Il comune chiedeva se, nel caso in cui il personale dell’area demografica non fosse stato individuato come percettore dell’indennità nel nuovo contratto integrativo successivo al contratto del 16 novembre 2022, potesse procedere alla remunerazione in base alle disposizioni del contratto integrativo precedente.

Indennità per specifiche responsabilità in area demografica, il parere dell’Aran

Secondo il parere ufficiale, l’indennità può essere corrisposta agli ufficiali di stato civile e anagrafe solo se sono espressamente inclusi tra le categorie remunerate nel contratto collettivo integrativo più recente. Non è possibile assegnare questa indennità in base alle clausole del contratto decentrato precedente.

L’Aran ha fondato la sua risposta sul concetto di “ultravigenza” o “ultrattività” dei contratti decentrati. Questa nozione si riferisce alla persistenza o alla validità delle clausole di un contratto decentrato anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo principale, come nel caso del contratto del 16 novembre 2022.

In termini pratici, ciò significa che solo le clausole presenti nei contratti decentrati precedenti che non entrano in conflitto con le nuove disposizioni contrattuali possono essere mantenute e applicate. In altre parole, se una clausola del contratto decentrato precedente non è in contrasto con quanto stabilito nel contratto principale più recente, può continuare a essere efficace e a influenzare le dinamiche contrattuali.

Tuttavia, l’Aran specifica che ogni altra questione che non riguarda direttamente clausole non in contrasto con il nuovo contratto collettivo è lasciata all’autonomia negoziale delle parti coinvolte. Ciò implica che le parti possono negoziare e concordare autonomamente su questioni non regolate o modificate dal nuovo contratto principale.

È importante infine notare che l’Agenzia precisa di limitare la sua competenza all’elaborazione di orientamenti per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, senza estendersi all’interpretazione di leggi o regolamenti, né fornendo indicazioni operative per l’attività di gestione specifica dell’Ente.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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